STATUTI PECULIARI
PER LA PROMOZIONE DEI
CONGRESSI MARIOLOGICO-MARIANI INTERNAZIONALI


I
COSTITUZIONE E FINALITÀ

Art. 1. Giovanni XXIII con il Motu proprio Maiora in dies (8 dic. 1959), affidò alla Pontificia Accademia Mariana Internazionale la celebrazione dei Congressi Mariologico Mariani Internazionali.

Art. 2. L'organizzazione di questi Congressi spetta al Consiglio dell'Accademia, che a norma del Motu proprio Maiora in dies forma il Consiglio Stabile per la promozione dei Congressi Mariologico Mariani Internazionali.

Art. 3. Il fine principale dei Congressi è
a) favorire lo sviluppo degli studi scientifici sulla Beata Vergine Maria anche in campo ecumenico e nell'ambito del dialogo interreligioso;
b) promuovere una autentica pietà mariana in seno alla comunità cristiana.


II
ORGANIZZAZIONE


Art. 4. Al Consiglio dell'Accademia spetta:
a) Valutare le varie richieste pervenute alla PAMI, in vista della scelta del luogo e del tema del Congresso. Tale scelta viene quindi presentata, tramite il Presidente del Consiglio di Coordinamento fra Accademie Pontificie, alla Segreteria di Stato per essere sottoposta alla sovrana decisione del Sommo Pontefice.
b) curare l'organizzazione scientifica del Congresso:
- proponendo i temi delle relazioni delle Sessioni plenarie e approvandone la designazione dei relatori,
- dando le opportune direttive alle Società mariologiche nazionali per i temi che dovranno essere trattati nelle Sezioni particolari,
- stabilendo il procedimento dei vari atti accademici,
- offrendo suggerimenti per le manifestazioni culturali e religiose collegate al Congresso;
c) redigere il Programma definitivo del Congresso da presentare alla Santa Sede.

Art. 5.
E' compito del Presidente dell'Accademia:
a) presentare al Presidente del Consiglio di Coordinamento fra Accademie Pontificie quanto è stato deliberato dal Consiglio riguardo alla sede, al tema e al programma del Congresso;
b) in collaborazione con il Segretario, mantenere i contatti con le varie Accademie e Società Mariologiche Nazionali, in vista del Congresso.     

Art. 6.
E' compito del Segretario dell'Accademia
      a) sostituire il Presidente assente o impedito;
      b) gestire la Segreteria del Congresso Mariologico Mariano Internazionale.
      c) curare insieme al Presidente la pubblicazione degli Atti.

Art. 7. Il Congresso Mariologico Mariano viene celebrato di norma ogni quattro anni.

Art. 8.
La durata del Congresso viene stabilita di comune accordo dal Consiglio dell'Accademia e dall'ente che ospita il Congresso.

Art. 9.
Per la scelta del luogo, si richiede che la diocesi o l'istituto religioso o l'associazione ecclesiale che voglia ospitare e organizzare il Congresso, ne faccia richiesta scritta al Presidente della PAMI, allegando:
a) l'atto di approvazione da parte della rispettiva Conferenza Episcopale;
b) la dichiarazione scritta di assunzione di tutti gli oneri economici inerenti l'organizzazione e lo svolgimento del congresso.

Art. 10.
Qualora l'ente ospitante non fosse una diocesi ma un istituto religioso o l'associazione ecclesiale, questi, assumendosi il compito di coadiuvare la PAMI nell'organizzazione del Congresso, agiranno sempre in armonia con le indicazioni dell'Ordinario del luogo.

Art. 11. Spetta all'Ordinario del luogo scelto per la celebrazione del Congresso costituire il Comitato Locale.

Art. 12. Il Comitato Locale, a cui appartengono di diritto sia il Presidente come il Segretario della Società Mariologica nazionale, è presieduto dall'Ordinario del luogo o da un suo rappresentante.

Art. 13.
Al Comitato Locale, che ha il compito di provvedere all'organizzazione logistica e funzionale del Congresso, spetta in particolare di curare l'ospitalità dei relatori, predisporre quanto è necessario per lo svolgimento degli atti accademici, delle varie celebrazioni liturgiche e delle manifestazioni culturali, occuparsi della stampa del programma e del materiale pubblicitario.

Art. 14.
Nella realizzazione dei suoi compiti, il Comitato Locale opera sempre d'intesa con il Consiglio dell'Accademia.


III
ONERI FINANZIARI

Art. 15. Le spese riguardanti lo svolgimento del Congresso Mariologico Mariano Internazionale sono a carico dell'ente che ha fatto richiesta di ospitarlo e organizzarlo.

Art. 16. Per quanto riguarda il preventivo di spesa, ci si regola come segue:
a) Il Consiglio dell'Accademia esamina e concorda insieme al Comitato Locale le singole voci di spesa da affrontare, in base alla durata del Congresso e alla programmazione concreta dei vari atti e delle varie manifestazioni collegate (liturgiche, culturali ...).
b) Le spese a carico dell'ente che ospita il Congresso sono in via di massima le seguenti:
1. La pubblicità e stampa del Programma.
2. Il viaggio dei soli relatori delle Sessioni Plenarie.
3. L'ospitalità (vitto e alloggio) dei relatori sia delle Sessioni Plenarie sia delle Sezioni linguistiche.
4. Le spese per l'eventuale sede delle sessioni, fornita delle attrezzature tecniche necessarie.
5. La stampa degli Atti.

Art. 17. A tale riguardo si richiede che alla domanda di ospitare e organizzare il Congresso sia annesso sempre l'impegno scritto per quanto riguarda l'onere economico.

Art. 18.
La PAMI, a cui spetta preparare e curare l'edizione degli Atti, detiene i diritti editoriali della loro pubblicazione.


IV
PRESIDENZA E SEGRETERIA


Art. 19.
Il Presidente del Congresso è di norma l'Inviato Speciale del Sommo Pontefice.

Il Consiglio di Presidenza è costituito dal Presidente della Pontificia Accademia Mariana Internazionale che funge anche da Vice-Presidente del Congresso, dall'Ordinario del luogo, dal Presidente della Società Mariologica nazionale e da altre personalità designate dall'Ordinario del luogo

Art. 20.
Durante lo svolgimento del Congresso, la Segreteria è diretta dal Segretario dell'Accademia e dal Segretario del Comitato Locale.

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